STATUTO DI ASSOCIAZIONE

 

Art.1

- É costituita una associazione di Chiese Cristiane Evangeliche italiane denominata “Associazione Chiese Cristiane Evangelica in Italia” abbreviabile nella sigla: A.C.C.E.I., con sede legale in Bellizzi (SA) – Via Copernico 115. Tale Associazione nasce nella comunione cristiana, nel mutuo riconoscimento, nel rispetto dell’identità di ognuna delle realtà rappresentate e nel riconoscimento della confessione di fede dell’Alleanza Evangelica Italiana (che diventa allegato “B” dell’Atto Costitutivo dell’A.C.C.E.I.), estensione nazionale della identità evangelica espressa dall’Alleanza Evangelica Europea (EEA) e dell’Alleanza Evangelica Mondiale (World Evangelical Fellowship).

 

Art.2

 - L’Associazione ha i seguenti scopi:

            a) la promozione e la diffusione della fede evangelica, nonché la realizzazione, per conto delle Chiese Cristiane Evangeliche e delle Opere Evangeliche rappresentate in Italia, delle finalità loro proprie, quali la libera professione della propria fede religiosa, la diffusione di essa e l’esercizio del culto, nonché tutte le attività di sostegno ritenute utili, nel rispetto di tutte le tradizioni e specificità locali delle realtà rappresentate, incoraggiando e coordinando le attività delle diverse realtà;

            b) la rappresentanza giuridica delle Chiese Cristiane Evangeliche e delle Opere Evangeliche rappresentate in Italia e la loro tutela giuridica anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dello Stato;

            c) lo studio e la formulazione di proposte di Intesa con lo Stato italiano, ai sensi dell’Art.8 della Costituzione della nostra Repubblica, con tutte le attività utili a tal fine, per favorire rapporti ottimali e definiti con lo Stato da parte delle Chiese Cristiane Evangeliche e delle Opere Evangeliche rappresentate in Italia, quale testimonianza del rispetto dei Cristiani Evangelici verso le Istituzioni dello Stato e dell’amore per la propria nazione;

            d) la promozione ed incentivazione di attività e iniziative di carattere assistenziale e di beneficenza volte al sostegno degli indigenti, secondo il mandato Evangelico;

            e) il sostegno, la promozione e lo sviluppo di enti, istituti e attività culturali, educative e di istruzione operanti per una formazione personale o professionale di ispirazione evangelica, nonché di raccolta, documentazione, studio e circolazione di materiali e idee per l’informazione e il confronto su argomenti di interesse associativo e culturale;

f) favorire i rapporti con le altre realtà evangeliche a livello europeo e mondiale.

 

Art. 3

 - Il culto evangelico, nella sua più ampia accezione, comunque nel rispetto e nel mantenimento di tutte le peculiarità locali e storiche, coinvolge nei suoi aspetti essenziali: la predicazione della Bibbia, l’uso dell’innologia cristiana, la preghiera, la lode, la condivisione delle proprie esperienze di fede, il battesimo, il matrimonio, la Cena del Signore, il funerale, l’evangelizzazione, lo studio biblico, nonché tutte le attività volte alla formazione ed alla cura del cristiano evangelico, come la cura pastorale e quant’altro possa derivare dalla fedele applicazione dell’insegnamento biblico.

 

Art.4

 - L’Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

 

Art.5

 - L’Associazione è disciplinata dal Regolamento Interno che, composto di n. ___ articoli ed approvato dagli associati, è allegato “A” a questo atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

 

Art.6

 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza assoluta degli associati.

 

Art.7

 - Possono essere Soci le Chiese Cristiane Evangeliche e le Opere Evangeliche rappresentate in Italia che condividano gli scopi e la fede richiamati ed espressi nel presente Statuto. La partecipazione di ogni aderente è rivolta al raggiungimento di detti scopi.

 

Art.8

- La domanda di ammissione a Socio, va presentata in forma scritta al Consiglio Generale da parte del/dei rappresentante/ti della Chiesa o dell’Opera Cristiana Evangelica. Sull’accoglimento delle domande di ammissione dell’Associazione delibera il Consiglio Generale con operatività immediata, fatta salva la ratifica della Convenzione Generale.

 

Art.9

 - La qualità di Socio può venir meno per recesso, esclusione per decadenza dai requisiti per l’ammissione o anche per motivi che ne comportino indegnità o per scioglimento degli stessi.

 

Art.10

 - Ogni Chiesa Cristiana Evangelica o Opera Evangelica rappresentata nell’A.C.C.E.I. in Italia ha diritto nell’Associazione ad un solo voto, qualunque sia il numero dei propri aderenti.

 

Art.11

 - Ognuna delle Chiese Cristiane Evangeliche e le Opere Evangeliche rappresentate in Italia conserva la propria autonomia locale, anche patrimoniale, nei confronti dell’A.C.C.E.I. stessa, assumendosi la piena responsabilità della propria gestione di attività e programmi locali.

 

Art.12

 - Il patrimonio dell’A.C.C.E.I. è costituito:

            a) dalle quote associative da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Generale e ratificata dalla Convenzione;

            b) dai contributi annui dei soci da stabilirsi annualmente dalla Convenzione su proposta del Consiglio Generale;

            c) da eventuali contributi straordinari deliberati dalla Convenzione Generale in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del Bilancio ordinario;

            d) da elargizioni di Soci, enti pubblici e privati;

            e) da beni mobili e immobili comunque acquistati dall’Associazione stessa o pervenuti ad essa a qualunque titolo.

 

Art.13

 - I redditi netti eventuali e il patrimonio dell’Associazione comunque derivati alla stessa, dovranno essere devoluti esclusivamente al raggiungimento degli scopi statutari, nessuna porzione degli stessi dovrà mai essere pagata o ceduta direttamente o indirettamente sottoforma di dividendo o “bonus” e di vantaggio, ai membri dell’Associazione.

 

Art.14

 - I beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o da questa tenuti in fitto dovranno essere adibiti ad uso dell’Associazione per i fini statutari. Qualora dovesse risultare che dei beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione non abbiano possibilità di utilizzazione da parte dell’Associazione stessa, potranno essere venduti, affittati, concessi in uso o donati ad altre realtà che abbiano finalità similari. Di ogni utile o ricavo dovrà beneficiarne l’Associazione stessa.

 

Art. 15

 - Sono organi dell’A.C.C.E.I.:

            - la Convenzione Generale;

            - il Consiglio Generale;

            - la Giunta Esecutiva (Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere/Economo);

- il Presidente;

- il Consiglio degli Anziani;

- la Commissione dei Revisori dei Conti.

Nessun compenso spetta agli eletti negli organi sociali, salvo i rimborsi spese previsti dal Regolamento interno.

 

Art.16

 - La Convenzione Generale è composta da tutti i rappresentanti di Chiese ed Opere regolarmente designati e che, alla data della convocazione, siano in regola con il versamento delle quote associative. È convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni ed ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga necessario; essa delibera su qualsiasi aspetto della vita associativa. La Convenzione Generale, ordinaria o straordinaria:

            a) elegge il Consiglio Generale, dopo averne stabilito il numero dei componenti, cercando di assicurare nell’eleggerne le componenti la più ampia rappresentatività territoriale possibile all’Associazione stessa;

            b) approva il Bilancio consuntivo e preventivo;

            c) prende in esame eventuali proposte presentate dal Consiglio Generale e/o da un terzo dei Soci almeno trenta giorni prima della data di convocazione, sessanta giorni per le proposte di modifiche statutarie;

            d) approva il Regolamento Interno e comunque tutto ciò che si riferisca a materia di rilevanza statutaria;

e) delibera l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e, contestualmente, la nomina di uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri;

            f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Generale.

 

Art.17

 - La Convenzione Generale è regolarmente costituita dai Soci aventi diritto al voto, quando regolarmente convocata: in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

            La Convenzione Generale delibera sempre a maggioranza dei Soci intervenuti o rappresentati. Per le modifiche statutarie è sempre necessaria l’approvazione dei due terzi dei Soci.

 

Art.18

 - Ogni Chiesa o Opera Evangelica socio può farsi rappresentare nella Convenzione Generale da un altro Rappresentante/Socio mediante delega scritta. Ciascuna Chiesa o Opera rappresentata non può avere che un voto e la delega per un solo Socio.

 

Art.19

 - Il Consiglio Generale, eletto dalla Convenzione Generale, è l’organo associativo fondamentale della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

            È attualmente composto da n. 12 (dodici) membri - compreso il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere/Economo - scelti dalla Convenzione Generale tra gli associati.

            I membri del Consiglio Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

Art.20

 - Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In casi eccezionali, per inderogabile loro assenza, dal Segretario Generale. La convocazione è obbligatoria:

            a) qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri;

            b) per ratificare in via successiva le azioni svolte dal Presidente esulanti dai poteri generali o particolari conferitigli, in ordine a motivi di urgenza o necessità.

            Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci, vale per due.

 

Art.21

 - Al Consiglio Generale sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quelli che sono dalla legge o dallo Statuto, nonché dal Regolamento interno attribuiti alla competenza di altri organi associativi.

 

Art.22

 - Il Consiglio Generale, elegge nella prima seduta dopo la nomina e nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e Tesoriere/Economo, i quali comporranno la Giunta Esecutiva dell’A.C.C.E.I. La carica dei restanti eletti sarà quella di consigliere.

 

Art.23

 - La Giunta Esecutiva assume il compito di attuare gli incarichi ed i mandati del Consiglio Generale, avvalendosi della collaborazione dei restanti membri del Consiglio stesso per la realizzazione del proprio mandato statutario.

 

Art.24

 - Il Presidente del Consiglio Generale ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi e in giudizio, e la firma sociale. Egli, oltre alle normali attività previste dallo Statuto e dal Regolamento Interno dell’Associazione, rappresenta l’A.C.C.E.I. a pieno titolo in tutto quanto attiene allo studio e la eventuale stipula di Intesa con lo Stato

            In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente che assume in prima persona ogni responsabilità legale ed associativa dei propri atti.

            Il Presidente ed il Vicepresidente sovrintendono alla direzione dell’Associazione e ne rispondono al Consiglio Generale ed alla Convenzione Generale.

 

Art.25

 - Il Consiglio degli Anziani, eletto dalla Convenzione Generale, composto da 5 (cinque) membri di età non inferiore agli anni quaranta fra le componenti dei conduttori di Chiese rappresentate nell’A.C.C.E.I., ha il compito di comporre le eventuali controversie e questioni anche di natura morale, fornendo i dati risultanti ed il proprio consiglio su tali situazioni al Consiglio Generale per l’adozione degli eventuali provvedimenti.

 

Art.26

 - La Commissione dei Revisori dei Conti, composta da 3 (tre) membri eletti dalla Convenzione Generale, ha il compito statutario di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali. Nello svolgimento delle proprie competenze, ha facoltà di ispezioni e controlli in qualsiasi momento sulle proprietà economico patrimoniali dell’A.C.C.E.I.

 

Art.27

 - L’Associazione può essere sciolta per volontà della Convenzione Generale dell’A.C.C.E.I. con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri con diritto di voto. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori e deve fissare i poteri dei liquidatori stessi.

            I beni mobili o immobili e qualsiasi altro bene di proprietà non potranno essere in alcun modo distribuiti, ma dovranno essere devoluti ad enti o associazioni aventi finalità istituzionali affini.

 

Art.28

 - Le Chiese Cristiane Evangeliche ed Opere Evangeliche rappresentate dall’A.C.C.E.I. al momento della stesura del presente Statuto sono elencate nell’allegato “C”.

 

Art.29

 - A regolamentazione e ad integrazione di quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento Interno allegato, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.